Dialogo a due voci tra diritto e clinica
della dr.ssa Silvia Valadè e dell'avv. Monica Bonessa
In questi giorni di emergenza nazionale, tanti sono i genitori separati (o divorziati) legalmente o di fatto, che ci chiedono un aiuto nella gestione della calendarizzazione degli incontri con i loro figli, nel rispetto delle limitazioni di cui agli ultimi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati.
Basterebbe a livello teorico una sola indicazione: USATE IL BUON SENSO. Buonsenso/buon·sèn·so/sostantivo: Capacità naturale dell'individuo di giudicare rettamente, spec. in vista delle necessità pratiche.
Basterebbe dunque dare sostanza all’esercizio della RESPONSABILITÀ genitoriale qui intesa come la condivisione dell’obbiettivo comune di garantire l’interesse ed il benessere dei figli minori per comprendere come rispondere a tante domande, ma purtroppo, a volte, la realtà è più articolata della teoria.
Per questo, seguono, in modo schematico e, si spera, maggiormente fruibile, 10 punti di buone prassi per la messa in atto della tutela dei diritti dei bambini separati al tempo del Covid 19.
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1. ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE: AFFIDAMENTO.
In assenza di una diversa disposizione giudiziale (sentenza, decreto, ordinanza) l’affidamento, per legge, è CONGIUNTO.
Ciò significa che le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere prese insieme, da entrambi i genitori. Perché entrambi i genitori hanno il medesimo dovere-diritto d’esercizio.
Ebbene, in questa situazione emergenziale dimostrate di saper individuare la soluzione migliore per i vostri figli, più che per voi.
Nessun Tribunale potrà valutare la sussistenza concreta di un pericolo: solo voi sapete se e quanto siate stati esposti a persone probabilmente malate o portatrici sane del Virus.
Siete Voi che dovete fare una valutazione obiettiva e onesta del possibile pericolo di contagio cui esponete i bambini/ragazzi.
Ricordatevi che si chiama RESPONSABILITÀ genitoriale: da anni è venuta meno l’accezione di potestà declinandosi oggi il concetto verso il dovere/diritto di fare il possibile per garantire ai vostri figli una vita dignitosa soprattutto sotto il profilo della qualità delle relazioni intrafamiliari e dell’esercizio consapevole del ruolo genitoriale.
L’obiettivo è proteggere, aiutare, sostenere i bambini/ragazzi anche e soprattutto in caso di separazione.
2. BIGENITORIALITA’
Aggiungiamo anche che l’ esercizio della responsabilità genitoriale, a maggior ragione in caso di coppie separate, deve essere teso a sostanziare il principio di bigenitorialità [1]: si tratta del principio in base al quale ogni bambino ha il legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati.
Ciò quando non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio (e qui ben s’inseriscono le riflessioni che seguiranno).
Tale diritto si basa sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell’altro genitore, per cui esso non può, e non deve, essere influenzato da un’eventuale separazione.
Né sui bambini/ragazzi si può far ricadere la responsabilità di scelte separative dei genitori.
3. COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONE CON I GENITORI.
I bambini hanno diritto di mantenere le loro abitudini di vita in termini di frequentazione dei propri genitori: ciò significa che, se questo non mette a rischio la loro salute, potete mantenere il calendario statuito per l’alternanza dei giorni con loro.
GLI SPOSTAMENTI DA CASA A CASA, da Comune a Comune o da Regione a Regione ove necessari a garantire la frequentazione dei genitori, SONO CONSENTITI MA DOVETE AVERE CON VOI IL PROVVEDIMENTO CHE STATUISCE IL DIRITTO DI VISITA: una sentenza, un decreto, un’ordinanza o il verbale di udienza in cui avete formalizzato l’accordo.[2]
Lo ripetiamo: valutate però, con onestà e con coscienza, se sia opportuno vederli a seconda della possibilità che siate stati esposti a contagio e possiate trasmettere il virus a loro nonché a coloro che vivono con loro presso la casa dell’altro genitore.
I bambini e i ragazzi saranno in grado di capire eventuali riduzioni del tempo con l’uno e con l’altro genitore traendo forza dalla possibilità congiunta o disgiunta di una narrazione di quello che sta avvenendo.
Il contributo bigenitoriale alla spiegazione della specificità di questo momento sarà tanto più chiaro ed efficace quanto più formulato insieme e passato ai figli.
Trovate quindi insieme le parole da usare e le spiegazioni da dare.
L’eventuale rinuncia ai propri giorni, motivata sulla scorta della necessità di tutela della salute dei bambini/ragazzi, sarà valutata positivamente da qualsiasi operatore interessato al vostro caso: dal Giudice, ai Servizi Sociali, dall’Avvocato, al Consulente.
I giorni eventualmente persi potranno, su accordo, essere recuperati anche gradualmente al termine del periodo emergenziale.
Meglio però sottoporre questa ipotesi all’altro genitore nel momento in cui valutate la rinuncia ai giorni.
Ricordate, prima di pensare di adire il Tribunale: le Autorità preposte vi possono confermare quanto la Legge indica come lecito o meno, ma la protezione della salute dei vostri bambini/ragazzi, nella pratica, esula dalla normativa e rientra unicamente nei compiti umani, diretti e coscienziosi dei genitori.
4. VALUTATE tra genitori in via diretta o, ove difficile, con i vostri difensori od operatori incaricati, L’INTRODUZIONE DI MODIFICHE DEL CALENDARIO utili alla tutela della salute dei figli: ad esempio facendo slittare il vostro periodo di spettanza di almeno 20 giorni dal possibile contagio ove pensiate di esservi stati esposti.
Anche in questo caso, mettete per iscritto gli accordi e portateli con voi quando vi spostate per darvi esecuzione.
Infatti, quando i genitori conservano la responsabilità genitoriale in capo a sé (entrambi) i loro accordi superano sempre qualsiasi precedente disciplina: per questo nella maggior parte dei provvedimenti troverete la formula SALVO MIGLIOR ACCORDO TRA LE PARTI.
Siete voi i genitori ossia coloro che possono sapere quali siano le migliori scelte nell’interesse dei vostri figli.
E in questo particolare momento storico potrete valutare di ipotizzare ad esempio una dilazione dei tempi di reciproca spettanza, diminuendo così gli spostamenti tra una casa ed un’altra.
5. NUOVE TECNOLOGIE
A fronte delle restrizioni possibili dei tempi di visita, in ottica di rinuncia protettiva al tempo con i propri figli, la tecnologia ci viene in parte in aiuto.
Mantenere i contatti attraverso i mezzi di comunicazione tecnologici (chiamate, videochiamate, sms) permette di salvaguardare la relazione dal disagio provocato da questa situazione.
La distanza fisica e l’impossibilità di relazionarsi interamente con una persona cara possono generare difficoltà e sofferenza, ma è importante pensare che la situazione è temporanea e che il tempo perso potrà essere recuperato e apprezzato ulteriormente.
Riteniamo sia importante mantenere abitudini come per esempio cenare insieme anche se attraverso lo schermo, guardare insieme lo stesso film e commentarlo. Scriversi delle lettere (e-mail), fare sport in casa ma in videochiamata cercando, insomma, di declinare con i supporti tecnologici più aspetti possibili della famiglia e della coppia.
6. EVITATE DOMANDE DI MODIFICA DELLE STATUIZIONI ECONOMICHE FONDATE SULL’EMERGENZA CONTINGENTE
Le richieste di modifica delle condizioni inerenti al mantenimento dei figli possono essere avanzate quando i fatti posti a fondamento della decisione sono cambiati in via definitiva o comunque stabile, per un apprezzabile lasso di tempo e verosimilmente non potranno ritornare come prima.
Chiedere un diverso assetto economico sulla base dell’urgenza ha poco senso.
Potrete farlo a emergenza conclusa se le vostre condizioni economiche avranno subito un’apprezzabile e duratura modifica.
Più efficace può essere valutare insieme, tra genitori, se il collocatario non abbia bisogno di un sostegno maggiore per far fronte all’ aumento delle spese dei figli cui è esposto per la loro presenza 24/24 a casa (banalmente niente mensa a pranzo oltre che maggior consumi di luce e gas e utenze tutte).
Un versamento in aiuto, con specificazione della sua natura in sede di causale quando fate il bonifico, NON costituirà un precedente utile all’altro genitore per chiedere una maggiorazione successiva, ma, al contrario, dimostrerà il vostro buon senso e il vostro effettivo interesse verso i bambini/ragazzi.
7. ATTENZIONE AGLI ASPETTI EMOTIVI
In questo contesto le emozioni costituiscono certamente una risorsa e un motore potenti.
La paura per la precarietà del presente e l’incertezza del futuro deve essere riconosciuta ed accolta, anche in quanto professionisti, per trasformarla in coraggio; la rabbia va canalizzata e lasciata defluire, per consentirle di trasformarsi in forme produttive e creative.
L’impotenza è parte fisiologica del precorso che stiamo coraggiosamente affrontando.
I bambini e i ragazzi ci guardano, ci osservano e traggono da noi informazioni analogiche e dialogiche che orientano il loro pensiero ed il loro agire.
Sarà importante nei vari passaggi, nella routine delle separazioni più datate e nell’insicurezza di quelle più recenti, tenere presente che la possibilità di rielaborazione per i nostri figli passa da noi genitori.
8. EVITATE DI ESASPERARE IL CONFLITTO IN QUESTO MOMENTO: i Tribunali hanno difficoltà a gestire il lavoro, l’eventuale deposito d’istanze non urgenti, chiedendo provvedimenti interpretativi, comporterebbe un’inutile spesa di tempo e denaro.
La IX Sezione civile del Tribunale Ordinario di Milano, con provvedimento dell’11 marzo 2020, est. Dr.ssa P. Gasparini, ha confermato la possibilità per i genitori di spostarsi da una casa all’altra al fine di garantire la regolare frequentazione dei figli con entrambi (nei termini di cui sopra) confermando altresì come la valutazione di merito in ordine all’effettiva pericolosità del contatto genitore/figlio sia rimessa agli adulti, alle mamme e ai papà che sono chiamati ad agire con buon senso[3].
Stante l’alto livello di complessità della situazione attuale sarebbe auspicabile evitare ai bambini/ragazzi di dover gestire anche gli scontri tra i loro genitori.
La conflittualità, infatti, impatta con effetti a breve e a lungo termine sull’umore degli adulti e di conseguenza su di loro.
9. ORDINI DI PROTEZIONE: anche in costanza di vigenza dei Decreti urgenti, resta possibile in qualsiasi momento chiedere al Tribunale Ordinario l’emanazione degli ordini di protezione: sono queste misure urgenti, immediatamente esecutive volte a interrompere eventuali violenze domestiche.
Siano esse agite direttamente su adulti e/o bambini, siano esse assistite ossia subìte passivamente dai figli davanti ai quali vengono poste in atto.
Le forme di violenza intrafamiliare che la normativa vigente mira a punire e fermare sono sia fisiche che psicologiche e verbali[4].
Resta altresì attivabile la tutela in ambito penale.
10. TEMPO DI VISITA IN AMBIENTE PROTETTO
Nelle cornici entro le quali il diritto di visita è garantito dalla regolamentazione di incontri in ambiente “protetto e osservato”, dovremmo tener a mente che il criterio della continuità relazionale permane. Anche in questi casi, nei quali la relazione genitore-figlio si esprime alla presenza di un terzo che osserva, regola, facilita e controlla, dovremmo favorire per quanto possibile una discreta continuità. Ancora una volta, la tecnologia parrebbe venirci in aiuto, magari mediata o governata da un operatore specializzato che supervisiona le videochiamate, le telefonate, i contatti e l’eventuale passaggio di quei materiali fotografici o multimediali che consentano alla relazione tra genitori e figli di mantenere un contatto, ancora vigilato, ma costante e duraturo nonostante l’impossibilità d’incontrarsi di persona.
Note
[1] Definito dalla Cassazione come il reciproco diritto di ciascun genitore e dei figli a essere presente nelle rispettive vite (Cassazione, ordinanza 31902 del 10.12.2018). [2] http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa ove si legge: “Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli? Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.” Oltre che Trib. Milano, 9 Sez. Civ. Provv. 11 marzo 2020, rel dr.ssa P. Gasparini [3] https://www.agi.it/blog-italia/affari-di-famiglia/post/2020-03-19/coronavirus-genitori-separati-affido-figli-7642447/ [4] Art. 342-bis. Ordini di protezione contro gli abusi familiari. Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter. Art. 342-ter. Contenuto degli ordini di protezione. Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno (1) a può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.
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